La Circolare ANPAL del 23/07/2019 ha chiarito il concetto di “stato di disoccupazione” alla luce delle novità introdotte dal D.L. 4/2019.
Lo stato di disoccupazione è fondamentale per poter richiedere diverse prestazioni, come ad esempio la Naspi, ma anche per poter usufruire di determinate agevolazioni per l’assunzione.
Ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
La stessa norma non ha previsto tuttavia, la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorative che comportano la realizzazione di un reddito basso.
Il D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, all’art. 4 co. 15-quater, è intervenuto sulla disciplina dello stato di disoccupazione stabilendo che: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
Questo vuol dire che sono considerati in stato di disoccupazione sia i soggetti si trovano nella situazione di cui sopra, sia quelli che non svolgono nessun tipo di attività subordinata o autonoma. In entrambi i casi è necessario che sia stata presentata la DID.
Contenuti dell'articolo
Conservazione dello stato di disoccupazione e limiti di reddito
La normativa vigente fissa l’importo del reddito da lavoro dipendente necessario per mantenere lo stato di disoccupazione, a 8.145 € annui.
La retribuzione da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del reddito da lavoro dipendente, è quella imponibile ai fini IRPEF al netto dei contributi a carico del lavoratore.
In caso di attività di lavoro autonomo, il limite di reddito necessario per mantenere lo stato di disoccupazione è fissato € 4.800 annui. Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.
Inoltre, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivi un reddito complessivo che sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145).
Quando si perde lo stato di disoccupazione
In base a quanto detto sopra il lavoratore che esercita un’attività di lavoro subordinato conserva lo stato di disoccupazione se vengono rispettati i limiti di reddito fissati dalla legge. Se ciò non avviene lo stato di disoccupazione viene sospeso.
In particolare. L’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione. Decorsi invece i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto continua, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €.
Questo vuol dire che se ad esempio, il lavoratore viene assunto il 01.01.2019 con una retribuzione mensile pari a 700€, la retribuzione annua sarà pari a 8.400€. Pertanto, al lavoratore sarà sospeso lo stato di disoccupazione per 6 mesi. Se il contratto dovesse proseguire allora il lavoratore perderà lo stato di disoccupazione.
Queste regole non trovano applicazione solo in caso di svolgimento di un’attività autonoma.
Disoccupazione e lavoro intermittente
Le nuove regole valgono anche nel caso di svolgimento di un rapporto di lavoro intermittente. Tuttavia, in questo caso viene fatta una distinzione tra i lavoratori intermittenti che percepiscono l’indennità di disponibilità e quelli che invece non la percepiscono.
In particolare, nel caso in cui non sia prevista l’indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione sarà sospeso solo nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.
Nel caso in cui, invece, sia prevista una indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145.
Disoccupazione e altre tipologie contrattuali
Conservano lo stato di disoccupazione anche i soggetti che svolgono un’esperienza di tirocinio o un lavoro di pubblica utilità, oppure coloro che svolgono prestazioni occasionali.
Le nuove disposizioni previste dal D.L. 4/2019, si applicano ai contratti di lavoro e alle attività di lavoro autonome avviate dopo il 29 marzo 2019.
Lascia un commento