Il divieto di erogare lo stipendio in contanti, imposto dalla Legge di Bilancio, mira a contrastare i comportamenti illeciti dei datori di lavoro, i quali seppur presentano al lavoratore una “busta paga regolare”, corrispondono ad essi un importo inferiore rispetto a quanto calcolato in busta.

Pertanto a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti saranno obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente, familiare purchè di età non inferiore a 16 anni).

I datori di lavoro e i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato tra cui anche il rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre la firma apposta sulla busta paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Il datore che continua a pagare lo stipendio in contanti, andrà in contro sanzioni amministrative di somme pecuniare che variano da 1.000 a 5.000 euro.